“BRESCIA IN TAVOLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”
TITOLO I
Denominazione – Sede
ART. 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l’Associazione “BRESCIA IN TAVOLA A.P.S.” associazione senza finalità di lucro e apolitica che riunisce tutti i cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente statuto.
L’Associazione ha sede in Brescia Via Pisacane, 9 e potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia e all’estero.
L’Associazione potrà aderire ad altre associazioni o federazioni aventi finalità culturali e ricreative affini, sia nazionali che locali, e accettare di conformarsi alle relative direttive.
TITOLO II
Finalità – Oggetto sociale
ART. 2
L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo con lo scopo di svolgere attività di utilità sociale principalmente a favore dei propri associati ed eventualmente a favore di terzi. Le attività svolte dagli associati devono avvenire in modo prevalente in forma gratuita.
Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini culturali, ricreativi e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
L’associazione è volontaria e apartitica. Si manterrà estranea ad ogni questione politica e religiosa ispirandosi ai principi base quale la democraticità della struttura, il riconoscimento delle pari opportunità uomo e donna, i diritti di inviolabilità delle persone, l’elettività e la gratuità delle cariche elettive e delle prestazioni fornite dagli associati.
L’Associazione ha lo scopo di fornire assistenza ai ristoratori e a tutti gli operatori economici del settore dell’enogastronomia, nella propria attività di comunicazione ed informazione, relativa alla qualità di prodotti e servizi, nonché di intraprendere iniziative rivolte alla promozione dell’associazione ed intrattenere relazioni con altre associazioni ed Enti pubblici o privati.
Le attività di interesse generale esercitate dall’associazione di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, sono:
ART. 3
Per il conseguimento degli scopi anzidetti, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività ed assolvere i seguenti compiti:
Inoltre l’associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:
TITOLO III
Soci
ART. 4
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche ed altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e che ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli.
I soci si distinguono in:
–soci fondatori;
-soci ordinari;
-soci sostenitori;
-soci simpatizzanti.
ART. 5
Chi intende essere ammesso come socio deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, che si riserva il diritto di accogliere o respingere le domande di ammissione pervenute, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione, secondo il criterio del silenzio-assenso. In caso di rigetto della domanda, verrà data motivata comunicazione scritta. Il soggetto non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il rigetto alla prima assemblea dei soci che sarà convocata, o comunque entro il termine massimo di 3 mesi.
All’atto dell’ammissione verrà rilasciata la tessera sociale ed il richiedente ad ogni effetto acquisirà la qualifica di socio, che sarà intrasmissibile.
ART. 6
La qualifica di socio da diritto:
Ogni socio ha diritto all’elettorato attivo e passivo nei modi e termini di seguito specificati.
Hanno diritto a partecipare al voto in Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale, ove dovuta. Per i soci minorenni il diritto di voto viene attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale.
Per ogni socio vale il principio del voto singolo; i soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci. Ogni socio può rappresentare massimo tre soci.
I soci sono tenuti:
ART. 7
Gli associati sono tenuti a corrispondere il contributo associativo una tantum nella misura stabilità dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.
Sono soci le persone fisiche o giuridiche o Enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno all’atto di ammissione, la quota di iscrizione che verrà annualmente stabilità dal Consiglio.
Chi intende aderire all’Associazione “BRESCIA IN TAVOLA A.P.S.” deve presentare domanda scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione, corredata dell’atto costitutivo, dello Statuto del Bilancio e degli altri documenti comprovanti l’attività in atto, e della designazione del rappresentante della stessa in seno all’Assemblea. La domanda di ammissione deve contenere le dichiarazioni di osservanza del presente Statuto e del Regolamento deliberato dall’Assemblea e dalla stessa modificabile.
La qualifica di associato, nonché i diritti sulle quote e contributi associativi, non sono trasmissibili, rivalutabili o ripetibili in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo o in caso di scioglimento dell’associazione.
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo e obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Le categorie dei soci si distinguono in:
ART.8
I soci volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti e massimi stabiliti dall’art. 17 del D.Lgs. 117/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario.
TITOLO IV
Recesso – Esclusione
ART. 9
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
ART. 10
L’esclusione, sempre motivata, sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
Entro il termine massimo di 3 mesi, il socio escluso avrà facoltà di fare ricorso alla prima Assemblea dei Soci, che avrà potere di deliberare in merito.
L’esclusione diventerà operante al momento dell’annotazione nel Libro dei Soci.
Resta fermo l’obbligo per il pagamento di quanto ancora dovuto all’associazione, nonché il pagamento della quota sociale per l’anno in corso e alla restituzione dei beni della stessa ancora eventualmente in suo possesso.
Gli associati che abbiano cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.
La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
L’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea generale è subordinato all’adempimento di tale obbligo nei termini previsti dal presente Statuto.
ART. 11
Le deliberazioni, prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.
TITOLO V
Fondo comune – esercizio sociale
ART. 12
Il patrimonio dell’associazione è indivisibile ed è costituito da:
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione dovranno quindi essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali.
Spetta al Consiglio Direttivo decidere sugli eventuali investimenti e sull’utilizzo dei fondi patrimoniali.
ART. 13
L’esercizio sociale va dal 1/1 al 31/12 di ogni anno. Entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio o rendiconto economico-finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il bilancio o rendiconto deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio.
E’ fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
TITOLO VI
Organi e cariche sociali dell’Associazione
ART. 14
Sono organi/cariche sociali dell’Associazione:
Assemblee
ART. 15
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto al voto. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi a mezzo di lettera semplice, inviata anche per e-mail, a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare. L’Assemblea è convocata presso la sede sociale, o altrove, purché nel territorio dello Stato, secondo quanto sarà indicato nell’avviso di convocazione.
È previsto l’intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
L’Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli associati e comunque ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. Se l’assemblea è richiesta da almeno un decimo degli associati la stessa deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
L’assemblea può essere convocata in Brescia anche fuori dalla sede sociale.
ART. 16
L’Assemblea ordinaria:
L’Assemblea ha luogo almeno una volta all’anno entro i 4 (quattro) mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’associazione sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione ad eccezione ad eccezione dei soci fondatori che vi appartengono di diritto, sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto. In questo caso (modifica atto costitutivo e statuto) sarà necessario un quorum di almeno 2/3 (due terzi) degli iscritti aventi diritto al voto, e su tutto quant’altro a lei demandato per legge e per statuto.
ART. 17
L’Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione, nominandone i liquidatori.
L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non costituisce modifica del presente statuto.
ART. 18
In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più 1 degli associati mentre quella straordinaria se sono presenti almeno 2/3 degli associati.
In seconda convocazione, l’Assemblea, ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti mentre l’Assemblea straordinaria delibera in seconda convocazione se vi sono presenti almeno la metà degli associati.
Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati, secondo il principio del voto singolo, in regola con il pagamento delle quote annuali.
Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutti gli oggetti posti all’o.d.g., salvo che per delibere di assemblea straordinaria, per cui occorrerà il voto favorevole dei 3/4 dei soci presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
Hanno diritto ad intervenire in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci anche se membri di diritto del Consiglio con un massimo di 2 (due) deleghe. Ogni socio ha diritto ad un voto col principio del voto singolo previsto dall’art. 2532 comma 2 c.c.
ART. 19
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in sua assenza, dal vice Presidente. In mancanza di entrambi l’Assemblea è presieduta da altra persona designata dall’Assemblea stessa. L’assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale assembleare. Spetta al Presidente dell’Assemblea verificare la regolarità delle deleghe e la legittimazione dei soci ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto, nonché dirigere il dibattito assembleare. Le votazioni potranno aver luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo quanto stabilito dallo statuto o dal Presidente dell’Assemblea. Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Nel caso di Assemblea straordinaria il verbale sarà redatto da un notaio in forma di atto pubblico.
ART. 20
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri scelti fra gli associati che non ricoprano cariche analoghe in altre società o associazioni culturali.
I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni, a seconda di quanto deliberato dall’Assemblea alla loro nomina e sono rieleggibili senza vincoli.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario-Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 membri.
La convocazione del Consiglio Direttivo sarà effettuata mediante avviso spedito anche mediante posta elettronica a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è ritenuta valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno, oppure in caso ne sia fatta richiesta scritta e motivata da due dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il Presidente.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.
Spetta pertanto al Consiglio:
ART. 21
In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni, decadenza o altre cause, il Consiglio provvede a sostituirli, seguendo l’ordine delle preferenze tra i non eletti. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
ART. 22
Il Presidente, che verrà eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.
Il Presidente:
In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente, anch’esso nominato dal Consiglio Direttivo.
In caso di dimissioni, spetta al Consiglio Direttivo nominare un nuovo Presidente entro 30 (trenta) giorni.
Il Presidente ed in sua assenza il vicepresidente, rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio con l’assenso congiunto del vicepresidente salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
ART. 23
Il Segretario/tesoriere:
ART. 24
La nomina di un organo di controllo è facoltativa, salvo l’obbligo previsto dalla legge (art. 30 del D.Lgs. 117/2017).
L’Organo di Controllo potrà essere monocratico o composto da 3 (tre) membri effettivi e da un supplente, eletti dall’Assemblea, e dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.
Il Collegio esercita i poteri di controllo e verifica sugli atti amministrativi e contabili dell’Associazione e predispone le relazioni sul bilancio preventivo e consuntivo per ogni esercizio finanziario.
L’Organo di Controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, a solo titolo consultivo.
ART. 25
Libri sociali
L’Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:
Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all’ Assemblea dei soci.
TITOLO VII
ART. 26
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea determina la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione.
ART. 27
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non soci, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale in conformità a quanto prescritto dall’art. 9 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.
Controversie
ART. 28
Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’associazione e i suoi Organi, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall’assemblea essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.
Norma finale
ART. 29
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le Disposizioni di Legge vigenti in materia ed in particolare quanto previsto dal D.Lgs. 117/17 e succ. mod..