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    Da febbraio 2018 obbligo in etichetta dell’origine per grano, pasta e riso

    Tipi di pasta

     

    Come abbiamo osservato nell’articolo riguardo le tendenze in materia di alimentazione, ciò che interessa maggiormente al consumatore odierno è sapere cosa compra, la provenienza dei prodotti e come questi siano stati trattati. Parliamo del principio della trasparenza, un diritto e una priorità irrinunciabile.

    I decreti in vigore del prossimo anno

    In seguito all’emergere di queste esigenze sono stati emanati, e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, due decreti interministeriali per introdurre l’obbligo di indicazione dell’origine del riso e del grano per la pasta in etichetta. Entrano così in vigore i provvedimenti che introducono la sperimentazione per due anni del sistema di etichettatura, nel solco della norma già in vigore per i prodotti lattiero caseari. I decreti prevedono una fase di 180 giorni per l’adeguamento delle aziende al nuovo sistema e lo smaltimento delle etichette e confezioni già prodotte. L’obbligo definitivo scatterà quindi il a Febbraio 2018: il 16 per il riso e il 17 per la pasta.

    Il decreto Grano/pasta:

    Il decreto grano/pasta, in particolare, prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:

    • Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
    • Paese di molitura: nome del Paese in cui il grano è stato macinato.

    Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi Ue, Paesi Non Ue. Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri Paesi Ue e/o Non Ue”.

    Il decreto riso:

    Il provvedimento prevede che sull’etichetta del riso debbano essere indicati:

    • Paese di coltivazione del riso;
    • Paese di lavorazione;
    • Paese di confezionamento.

    Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese è possibile utilizzare la dicitura “Origine del riso: Italia”. Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi Ue, Paesi Non Ue, Paesi Ue e Non Ue.

    Origine visibile in etichetta

    Le indicazioni sull’origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.

    Si tratta chiaramente di un passo importante, di un’azione concreta nel rispetto della volontà del consumatore e, nello stesso tempo, nella tutela dei produttori e dei rapporti di due filiere fondamentali per l’agroalimentare made in Italy.

    È questo un passo tutto italiano del quale essere fieri, che altri paesi UE hanno già preso come un esempio verso cui muoversi.


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